LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 92/10951 presentato
 il 17 dicembre 1992 (avverso: avv. Classamento n. partita 265, contr.
 catastali) da Vannelli Lido, residente a Prato in via Sapri, 6  Iolo,
 contro l'u.t.e. di Firenze.
    OGGETTO:  ricorso  avverso  classamento  u.t.e.  di singole unita'
 immobiliari in Prato, via Sapri n. 6.
           SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELL'ORDINANZA
    Ricorreva  Vannelli  Lido  contro  l'attribuzione  dell'u.t.e.  di
 Firenze  della  categoria  A/7  classe  4  ad  un immobile per civile
 abitazione sito in Prato via Sapri n. 6 e della categoria C/6  classe
 6 alla relativa autorimessa.
    Il   ricorrente,   che  ha  contestato  l'attribuzione  sia  delle
 categorie  che  delle  classi,  fa  osservare  per  quanto   riguarda
 l'abitazione  che non si tratta di un villino, essendo la costruzione
 contigua ad altri  fabbricati  sia  sul  lato  destro  che  sul  lato
 sinistro  e,  per quanto riguarda l'autorimessa che dall'attribuzione
 della categoria C/6 classe 6 il valore che ne  consegue  e'  di  gran
 lunga  superiore  a  quello  di mercato. In udienza la rappresentante
 dell'ufficio ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile
 per tardivita' rispetto al termine di novanta giorni  dalla  data  di
 inizio  della  pubblicazione  presso  la  casa  comunale  degli  atti
 relativi al classamento.
    A tale proposito il  ricorrente  fa  osservare  di  non  aver  mai
 ricevuto  avvisi  di  accertamento  essendosi l'ufficio avvalso della
 procedura di cui al d.P.R. 1  dicembre  1949,  n.  1142,  e  di  aver
 appreso  dell'avvenuto  classamento, di cui alla partita catastale n.
 30196, solo per caso a seguito della richiesta delle visure.
    In base alla normativa  vigente  gli  accertamenti  catastali  non
 vengono  notificati  direttamente  agli interessati bensi' depositati
 presso la casa  comunale  e  del  quale  deposito  l'ufficio  tecnico
 erariale  si  limita  a darne preventiva notizia alla generalita' dei
 cittadini con un semplice manifesto che viene  consegnato  al  comune
 dallo stesso ufficio in un numero di copie per l'affissione che varia
 in relazione alla dimensione del comune stesso, contenente l'invito a
 prendere   visione  dell'avvenuto  classamento.  Di  conseguenza  gli
 interessati non raggiunti dalla pubblicita',  affidata  all'aleatorio
 di  un semplice manifesto, della pubblicazione degli atti relativi al
 classamento presso la casa  comunale,  non  saranno  generalmente  in
 grado  di  presentare  ricorso  alla  commissione tributaria di primo
 grado nel termine perentorio di novanta giorni dalla data  di  inizio
 della   pubblicazione,   dopo   di  che  gli  accertamenti  divengono
 definitivi e pertanto non piu' impugnabili.
    Non  puo'  non  apparire  singolare  e  contraddittorio  che   gli
 accertamenti  catastali,  in  contrasto con quanto praticato in tutti
 gli altri settori della legislazione tributaria, non siano oggetto di
 notificazione  diretta  all'interessato.  Nella  specie   opera   una
 inconcepibile  presunzione  di  conoscenza affidata in modo aleatorio
 alla affissione di un manifesto che da' notizia  del  deposito  nella
 casa  comunale  del classamento operato dall'u.t.e.. La normativa che
 consente tale singolare procedura di notificazione e' sicuramente  in
 contrasto con la Costituzione per violazione degli artt. 24, 3 e 113.
 Per  violazione dell'art. 24, secondo comma, in quanto non garantisce
 il tempestivo esercizio del diritto di difesa avverso  l'accertamento
 catastale, per violazione dell'art. 3, primo comma, perche' attua una
 palese diseguaglianza di trattamento fra i soggetti destinatari degli
 atti  di accertamento dell'amministrazione finanziaria, ed infine per
 violazione dell'art.  113 che afferma specificamente nel primo  comma
 il diritto alla tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica
 amministrazione  lesivi dei diritti e degli interessi legittimi e nel
 secondo comma che tale tutela non puo' essere esclusa o limitata  per
 determinate categorie di atti.
    Per  essere  effettivo  l'esercizio  del  diritto alla difesa deve
 essere  ancorato  a   precisi   adempimenti   di   notifica   diretta
 all'interessato  degli  atti  passibili  di  impugnazione.  Esonerare
 l'amministrazione da tali  rigorosi  adempimenti,  consentendogli  il
 ricorso  a  forme  meramente  presuntive  di conoscenza, significa in
 sostanza togliere all'interessato quasi del tutto la possibilita'  di
 difesa  avverso  l'atto impositivo. La stessa Corte costituzionale ha
 gia'  avuto  modo  di  censurare  norme   tributarie   in   tema   di
 notificazione  degli  atti e avvisi di accertamento in fattispecie di
 minore rilevanza di quella qui considerata. Con sentenza n.  189  del
 26   giugno  1974  la  Corte  ha  dichiarato  la  illegittimita'  per
 violazione dell'art. 24 secondo comma della  Costituzione,  dell'art.
 38,  lett.  e),  del  testo  unico  n.  645/1958,  nella parte in cui
 esentava  il  messo  notificatore  dall'obbligo   di   dare   notizia
 dell'avvenuta notifica al destinatario con lettera raccomandata, come
 previsto dall'art. 140 del c.p.c., in tutti i casi in cui la notifica
 degli  avvisi  o  degli  atti  non  fosse avvenuta a mani proprie. La
 notifica   e'   uno   strumento   necessario   per   instaurare    il
 contraddittorio  e  per  dare  all'interessato  il modo di provvedere
 tempestivamente alla propria difesa.
    A parere di questa commissione l'incostituzionalita'  delle  norme
 che  consentono tale anomala procedura di notificazione rispetto agli
 articoli 24, secondo comma, 3, primo comma, e 113,  primo  e  secondo
 comma,  della  Costituzione,  appare  tutt'altro  che  manifestamente
 infondata, per cui si rende necessario far verificare preliminarmente
 dalla  Corte  costituzionale  la  legittimita'  di  tali  norme.   La
 questione  ha assoluta rilevanza in giudizio essendo stata contestata
 al  ricorrente,  che  ha  impugnato  il  classamento   delle   unita'
 immobiliari  possedute,  la tardivita' del ricorso, tardivita' dovuta
 proprio alla mancanza della notificazione diretta.